Legge di bilancio 2026

Legge di bilancio 2026
  • 10 Gennaio 2026
  • Dott.ssa Simona Pantano

Premessa

Sul S.O. n. 42 alla G.U. 30.12.2025 n. 301 è stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), in vigore dall’1.1.2026. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2026. Per eventuali approfondimenti, si prega di attendere l’emanazione degli emendamenti attuativi.

Principali novità in materia fiscale e agevolativa

Aliquote IRPEF - Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo Scaglione

Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. "ceto medio".
Nuova struttura delle aliquote IRPEF
L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:
- 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
- 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.

Il risparmio fiscale massimo derivante dall’intervento in esame è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell’aliquota).

Interventi di recupero edilizio - Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l’anno 2026 le aliquote fissate per l’anno 2025. Quindi:
- 50 % se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- 36% se le spese sono sostenute per interventi su unità immobiliare non adibita ad abitazione principale.

Dal 2027 le aliquote si ridurranno ulteriormente, rispettivamente al 36% ed al 30%.
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Ecobonus e sismabonus - Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), sono allineate al “bonus casa” con riguardo alle spese sostenute dall’1.1.2025.

Bonus mobili - Proroga

Viene prorogata anche per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi.
In relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro.

Enti del Terzo settore - Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale

L’art. 1-ter del DL 29.3.2024 n. 39 prevede un contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore.
Viene ora stabilito che i soggetti beneficiari del contributo sono:
- gli enti del Terzo settore (ETS) iscritti al RUNTS, di cui all’art. 45 del DLgs. 117/2017;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97, iscritte nella relativa Anagrafe.

Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni

Viene ulteriormente incrementata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all’art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%.
Resta invariata al 18%, invece, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.

Contributi versati alle forme pensionistiche complementari - Aumento del limite di deducibilità

Dal 2026 cambia la tassazione dei contributi alla previdenza complementare. Il limite annuo entro cui i contributi versati ai fondi pensione, sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro, sono deducibili dall’IRPEF aumenta da 5.164,57 euro a 5.300 euro.

Criptovalute - Imposizione al 26% dei redditi da stablecoins

La novità è rappresentata dall’applicazione dell’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro.

Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi

A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi.
Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d’impresa. Dal periodo d’imposta 2026: - chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%;
- chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l’aliquota del 21% e all’altro dovrà applicare quella del 26%;
- chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca.

Causa di esclusione dal regime forfetario

Per il 2026, il limite di redditi da lavoro dipendente e assimilati rilevante per l’accesso o la permanenza nel regime forfetario resta elevato a 35.000 euro e va verificato con riferimento ai redditi percepiti nel 2025.

Iper-ammortamenti

Viene introdotto un nuovo regime di iper-ammortamento per le imprese sugli investimenti 4.0 e 5.0 effettuati tra il 2026 e il 2028, con maggiorazioni del costo fino al 180% ai fini delle quote di ammortamento, a condizione che i beni siano nuovi, prodotti in UE/SEE, destinati a strutture in Italia e che l’accesso avvenga tramite comunicazioni e certificazioni al GSE.
Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:
- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze

Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta:
- sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
- ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.
Quindi nel caso ad esempio di una società che detiene una partecipazione inferiore al 5% in un’altra società e comunque con un valore inferiore a 500.000 euro, non sarà più possibile tassare all’1,2% gli utili distribuiti.

Per il solo periodo d’imposta 2025, è stato aumentato da € 30.000 a € 35.000 il limite entro il quale possono avvalersi del regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54-89, L. n. 190/2024 i soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Quindi, in attesa di chiarimenti ufficiali, si ritiene che potranno beneficiare del regime de quo coloro che nel 2025 non superano la suddetta soglia ma anche coloro che hanno percepito redditi fino a € 35.000 nel 2024.

Frazionamento delle plusvalenze - Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026

Dal periodo d’imposta 2026 viene profondamente modificata la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze d’impresa: in via generale, le plusvalenze realizzate su beni strumentali, patrimoniali e su partecipazioni non PEX concorrono interamente al reddito nell’esercizio in cui sono realizzate, venendo meno la precedente possibilità di rateizzare l’imposizione in cinque anni se i beni erano posseduti da almeno tre anni. Restano invece invariate le regole che consentono la rateizzazione fino a un massimo di cinque periodi d’imposta per le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o rami d’azienda, a condizione che siano stati posseduti per almeno tre anni, nonché per le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni degli atleti da parte delle società sportive professionistiche, secondo le modalità già previste. La scelta per la rateizzazione deve essere indicata in dichiarazione dei redditi e, in caso di omissione, la plusvalenza è tassata integralmente nell’anno di realizzo; le nuove disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate dal 2026 e incidono anche sul calcolo degli acconti dovuti per lo stesso periodo d’imposta.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:
-assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.Possono rientrare nell’agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026.
I benefici fiscali si sostanziano:
- nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di co-modo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
- nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.
Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.
Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:
- per il 60% entro il 30.9.2026; - per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

Affrancamento straordinario delle riserve

Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d’imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Con l’affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.
Possono essere affrancate – in linea generale – tutte le riserve in sospensione d’imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L’affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d’imposta, e può essere integrale o parziale.
Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024, e possono essere affrancate fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025.
L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025.
Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.

Aumento temporaneo dell’aliquota IRAP per gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione

Viene previsto l’aumento dell’aliquota IRAP applicabile agli intermediari finanziari (dal 4,65% al 6,65%) e alle imprese di assicurazione (dal 5,9% al 7,9%).
L’incremento avrà natura temporanea, applicandosi per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 e per i due successivi (anni dal 2026 al 2028, per i soggetti “solari”).
Intermediari finanziari esclusi dall’aumento temporaneo di aliquota.
Sono esclusi dall’aumento di aliquota i seguenti soggetti:
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione di fondi comuni di investimento;
- società di investimento a capitale variabile (SICAV) e società di investimento a capitale fisso;
- società di partecipazione non finanziaria (c.d. holding industriali) e soggetti assimilati.

Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno

In merito al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023, sono previsti:
- la proroga dell’agevolazione per il 2026, 2027 e 2028, con presentazione di apposite comunicazioni nei termini stabiliti;
- il riconoscimento di un ulteriore credito d’imposta, pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto, per i soggetti che hanno presentato la comunicazione integrativa nel 2025, con presentazione di apposita comunicazione nella quale viene dichiarato di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta transizione 5.0.

Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno per il settore agricolo

In merito al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno riconosciuto per il settore agricolo ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, sono previste:
- la proroga dell’agevolazione per gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 15.11.2026, con presentazione di apposite comunicazioni nei termini stabiliti;
- la ridefinizione delle percentuali del credito d’imposta effettivamente riconosciuto per i soggetti che hanno presentato la comunicazione integrativa nel 2025, nella misura del 58,7839% per le micro, piccole e medie imprese e nel-la misura del 58,6102% per le grandi imprese.

Credito d’imposta 4.0 per il settore agricolo

Viene introdotto un credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano, dall’1.1.2026 al 28.9.2028, investimenti in beni materiali e immateriali strumentali 4.0.
Il credito d’imposta è pari al 40% per gli investimenti fino a un milione di euro, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa previsti.

Credito d’imposta per design e ideazione estetica

Viene prevista la proroga per il 2026 del credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica di cui all’art. 1 co. 202 della L. 160/2019.
Il credito d’imposta per il 2026:
- spetta nella misura del 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro (fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto);
- è utilizzabile in un’unica quota annuale.

Credito d’imposta per le imprese energivore

Viene previsto il riconoscimento per le imprese energivore di un credito d’imposta che ricalca quello previsto dall’art. 38 del DL 19/2024 per transizione 5.0.

Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Rifinanziamento

Viene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 co. 446 della L. 207/2024.

Legge Sabatini – Rifinanziamento

Viene incrementata l’autorizzazione di spesa per la c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013, nella misura di:
- 200 milioni di euro per l’anno 2026;
- 450 milioni di euro per l’anno 2027.

Rottamazione dei ruoli - Riapertura fino al 31.12.2023

Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione-quinquies”), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti:
- da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
- dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiara-zioni;
- da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).
La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che ver-ranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026.

Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni - Eliminazione del limite di 5.000 euro per i professionisti

Con la Legge di Bilancio 2026 cambia la disciplina dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni verso i professionisti. In precedenza, prima di pagare importi superiori a 5.000 euro, l’ente doveva verificare se il creditore avesse debiti iscritti a ruolo almeno pari alla stessa soglia; in caso positivo il pagamento veniva sospeso fino a concorrenza del debito. Dal 2026, per i compensi dovuti a esercenti arti e professioni, la soglia dei 5.000 euro viene eliminata sia per l’importo del pagamento sia per l’ammontare del debito. Ne consegue che la Pubblica Amministrazione deve sempre verificare la posizione del professionista e bloccare il pagamento anche in presenza di debiti di importo minimo, inclusi quelli non tributari come multe o contributi previdenziali. In caso di inadempienza, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica l’ammontare del debito e la somma corrispondente viene trattenuta e versata all’Agente della Riscossione. Le novità si applicano ai pagamenti delle Pubbliche amministrazioni che andrebbero disposti dal 15.6.2026.

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti - Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro

È previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che hanno debiti iscritti a ruolo; in via ordinaria la soglia è fissata a 100.000 euro, ma la Legge di Bilancio 2026 la riduce a 50.000 euro, includendo anche debiti derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero dei crediti d’imposta. Il divieto non si applica se il debito è rateizzato oppure se è stata presentata domanda di rottamazione. Inoltre, la compensazione è bloccata per l’intero importo dei crediti disponibili: anche l’eventuale eccedenza non può essere utilizzata finché il debito non viene estinto. La nuova disciplina si applica alle compensazioni effettuate dal 1° gennaio 2026.

Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo (dall’1.3.2026)

È stato eliminato il regime di esonero da ritenuta con riferimento alle provvigioni percepite:
- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.
Decorrenza: La disposizione si applicherà alle provvigioni corrisposte a partire dall’1.3.2026, le quali, venendo meno il regime di esonero, andranno quindi assoggettate alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73.

Definizione agevolata dei tributi locali

Viene riconosciuta in modo stabile a Regioni ed enti locali la possibilità di introdurre autonomamente forme di definizione agevolata per i tributi di loro competenza, consentendo la riduzione o l’esclusione di interessi e sanzioni, mentre resta dovuto il tributo principale. Tali definizioni possono riguardare anche tributi già oggetto di accertamento o di contenzioso e possono essere estese, per analogia, ai tributi locali quando lo Stato prevede definizioni agevolate per le imposte erariali. Gli enti possono scegliere quali entrate includere, anche di natura patrimoniale come le sanzioni stradali, con esclusione però di IRAP, addizionali e compartecipazioni ai tributi erariali. Le definizioni devono rispettare i principi costituzionali e l’equilibrio di bilancio, essere limitate nel tempo e rivolte soprattutto a crediti difficilmente esigibili. Per aderire, il contribuente deve regolarizzare la propria posizione entro i termini fissati dall’ente, comunque non inferiori a 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto che introduce la misura.

Dichiarazione IVA omessa - Liquidazione automatica

Viene introdotta la liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, in cui vengono liquidate le imposte sulla base dei dati emergenti da fatturazione elettronica, corrispettivi telematici e LIPE. Naturalmente non è prevista la liquidazione dei crediti.
L’esito della liquidazione viene reso noto al contribuente tramite comunicazione bonaria, in cui sono presenti l’imposta richiesta, gli interessi e la sanzione da omessa dichiarazione pari al 120% dell’imposta dovuta. La sanzione si calcola sull’importo da versare, quindi al netto dei pagamenti effettuati. Se il pagamento avviene entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione è ridotta a un terzo (quindi diventa del 40%).
La liquidazione sembra quindi operare a partire dall’anno 2018 (dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2019).

Modifiche alla disciplina del “tax free shopping”

Con riferimento alla disciplina di non imponibilità IVA per gli acquisti di beni effettuati in Italia, da parte di “privati consumatori” domiciliati o residenti al di fuori del territorio dell’Unione europea, è prevista:
- la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territo-rio doganale dell’Unione europea, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario, previa emanazione di uno specifico provvedimento attuativo;
- l’estensione, da quattro a sei mesi, del termine previsto per la restituzione al cedente della fattura vistata in Dogana da parte del cessionario “privato consumatore”.

Contributo sui pacchi extra-UE di modico valore

Viene introdotta la liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, in cui vengono liquidate le imposte sulla base dei dati emergenti da fatturazione elettronica, corrispettivi telematici e LIPE. Naturalmente non è prevista la liquidazione dei crediti.
L’esito della liquidazione viene reso noto al contribuente tramite comunicazione bonaria, in cui sono presenti l’imposta richiesta, gli interessi e la sanzione da omessa dichiarazione pari al 120% dell’imposta dovuta. La sanzione si calcola sull’importo da versare, quindi al netto dei pagamenti effettuati. Se il pagamento avviene entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione è ridotta a un terzo (quindi diventa del 40%).
La liquidazione sembra quindi operare a partire dall’anno 2018 (dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2019).

Aumento delle aliquote della “Tobin tax”

Dal 1° gennaio 2026 vengono raddoppiate le aliquote della Tobin tax sulle transazioni finanziarie. L’aumento riguarda i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi e le operazioni ad alta frequenza, mentre resta invariata l’imposta fissa sui contratti derivati. In particolare, l’aliquota passa dallo 0,2% allo 0,4% per le operazioni su mercati non regolamentati, dallo 0,1% allo 0,2% per quelle su mercati regolamentati e dallo 0,02% allo 0,04% per le operazioni di trading ad alta frequenza.

Incremento dell’imposta sui premi delle assicurazioni RCA inerenti ai rischi infortunio del conducente e assistenza stradale

La normativa modifica l’imposta sui premi delle polizze RCA con riferimento alle coperture per infortunio del conducente e assistenza stradale. Per il passato, una norma interpretativa chiarisce che, se questi premi erano indicati separatamente rispetto alla RCA obbligatoria, non si applicava l’aliquota del 12,5%, ma quelle più basse del 2,5% (infortunio conducente) e del 10% (assistenza stradale).

Dal 1° gennaio 2026, però, la disciplina cambia: tali coperture sono sempre considerate “altri rischi” legati alla circolazione e vengono quindi assoggettate all’aliquota del 12,5%, anche se il premio è separato nel contratto. L’aumento riguarda sia l’infortunio del conducente sia l’assistenza stradale.

Le nuove regole si applicano alle polizze stipulate o rinnovate dal 2026. Le compagnie devono riconoscere agli assicurati una riduzione dell’importo dovuto pari ad almeno due terzi della maggiore imposta. L’imposta sui premi incassati nei primi cinque mesi del 2026 va versata entro il 30 giugno 2026.

Modifiche alla comunicazione per l’uso dei contanti con turisti esteri

Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.

Contributi per i libri scolastici e la frequenza di scuole paritarie

Dal 2026 sono previsti contributi a favore delle famiglie per sostenere le spese scolastiche. In particolare, viene istituito un Fondo da 20 milioni di euro annui per contributi destinati all’acquisto dei libri scolastici, anche digitali, per studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Possono beneficiarne i nuclei familiari con ISEE fino a 30.000 euro, purché non abbiano già ricevuto altri aiuti per la stessa finalità.
Per il solo 2026 è inoltre riconosciuto un contributo fino a 1.500 euro per studente alle famiglie con ISEE non superiore a 30.000 euro che frequentano una scuola paritaria di primo grado o il primo biennio di una paritaria di secondo grado. L’importo varia in base all’ISEE e nei limiti delle risorse disponibili, pari a 20 milioni di euro. Le modalità operative saranno definite con un successivo decreto ministeriale, tenendo conto anche di eventuali contributi regionali.

Principali novità in materia di lavoro e previdenza

Incentivo all’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato nel 2026

È previsto, per l’anno 2026, uno stanziamento di risorse finalizzato all’introduzione di un incentivo per l’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da parte dei datori di lavoro privati. L’incentivo si applica anche alle trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
La misura è finalizzata a:
- favorire l’incremento dell’occupazione giovanile stabile;
- promuovere le pari opportunità nel mercato del lavoro, con particolare riferimento alle lavoratrici svantaggiate;
- sostenere lo sviluppo occupazionale nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES);
- contribuire alla riduzione dei divari territoriali.
L’incentivo consiste in un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per una durata massima di 24 mesi.
L’effettiva operatività della misura è subordinata all’emanazione di un apposito decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Incentivo per l’assunzione di lavoratrici madri

Finanze A decorrere dal 2026 viene introdotto, in via strutturale, un incentivo per l’assunzione di lavoratrici madri con almeno tre figli, rivolto ai datori di lavoro privati.
Possono accedere all’incentivo i datori di lavoro privati che assumono donne:
- madri di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni;
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
L’agevolazione si applica alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato:
- a tempo determinato, anche in somministrazione;
- a tempo indeterminato.
Sono agevolabili anche le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato.
Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato.

L’incentivo consiste in un esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.
La durata dell’esonero è pari a:
- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
- fino a 18 mesi complessivi in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
- 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive previste dalla normativa vigente; è compatibile, senza riduzioni, con la maggiorazione del costo del lavoro deducibile in caso di nuove assunzioni, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 216/2023.

Incentivi per la trasformazione dei contratti

A decorrere dal 1° gennaio 2026 è riconosciuto un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, nonché nella rimodulazione della percentuale di lavoro nei rapporti già a tempo parziale, qualora tale modifica comporti una riduzione dell’orario di lavoro pari ad almeno il 40%.
La priorità è riconosciuta in favore delle lavoratrici e dei lavoratori:
- con almeno tre figli conviventi;
- fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, senza limiti di età in presenza di figli disabili.
Ai datori di lavoro privati che consentono la trasformazione del rapporto di lavoro alle condizioni sopra indicate è riconosciuto un esonero contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi INAIL.
L’esonero è riconosciuto:
- per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto;
- nel limite massimo di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.
L’agevolazione non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai contratti di apprendistato.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive previsti dalla normativa vigente.
Il raggiungimento del limite di spesa determina il blocco dell’accoglimento di ulteriori richieste di accesso al beneficio.
Le modalità operative di accesso all’esonero saranno definite con apposito decreto ministeriale attuativo.

Bonus mamme 2026 e rinvio decontribuzione parziale

Per l’anno 2026 è previsto il rinvio dell’operatività della decontribuzione parziale per le lavoratrici madri con almeno due figli e la contestuale riproposizione del cosiddetto “bonus mamme”.
È disposto il rinvio dal 2026 al 2027 della decontribuzione parziale prevista dall’art. 1, comma 219, della L. 30 dicembre 2024 n. 207, in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome con almeno due figli e con reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro annui.

Bonus mamme 2026

Per l’anno 2026 è riproposto il “bonus mamme”, destinato alle lavoratrici madri:
- dipendenti (con esclusione del lavoro domestico);
- autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie;
- autonome iscritte alla Gestione separata INPS; - professioniste iscritte alle casse di previdenza professionali di cui ai D.Lgs. nn. 509/1994 e 103/1996.
Il beneficio spetta alle lavoratrici con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui che abbiano:
- due figli, fino al mese di compimento del decimo anno di età del secondo figlio;
- almeno tre figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Le lavoratrici con almeno tre figli possono accedere al bonus a condizione che il reddito da lavoro non derivi da rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, limitatamente ai mesi o frazioni di mese non coincidenti con la vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il bonus consiste in un contributo pari a 60 euro mensili, riconosciuto per ciascun mese o frazione di mese di svolgimento dell’attività lavorativa. Il beneficio è erogato dall’INPS previa presentazione di apposita domanda. Le mensilità spettanti dal 1° gennaio 2026 fino al mese di novembre 2026 sono corrisposte in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2026.

Estensione incentivo under 36 e decontribuzione sud agli agenti assicurativi

Con una norma di interpretazione autentica dell’art. 1 co. 10-15 e 161-167 della L. 30.12.2020 n. 178, si prevede che l’incentivo all’assunzione di under 36 e la decontribuzione Sud si applicano anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai seguenti codici ATECO 2007: 66.22.01, Broker di assicurazioni; 66.22.02, Agenti di assicurazioni; 66.22.03, Sub-agenti di assicurazioni; 66.22.04, Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni.
L’applicazione dell’agevolazione è prevista a decorrere dal 1.7.2022.
Il credito derivante dal riconoscimento dei corrispondenti periodi dell’esonero contributivo può essere fatto valere dall’interessato dall’1.1.2026 al 31.12.2026

Lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri)

A decorrere dal 2026 viene resa strutturale la disciplina del lavoro occasionale in agricoltura (c.d. LOAgri), introdotta dall’art. 1, commi 343-354, della L. 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023).
La misura, inizialmente prevista in via temporanea e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2025 dall’art. 23 della L. 2 dicembre 2025 n. 182 (cd. “legge semplificazioni”), diventa pertanto applicabile a regime, senza limiti temporali.

Disposizioni in materia di TFR e adesione alla previdenza complementare

Dal 2026 vengono introdotte rilevanti modifiche in materia di accantonamenti del trattamento di fine rapporto (TFR), obblighi di versamento al Fondo di Tesoreria INPS e adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Estensione dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS

A integrazione dell’art. 1, comma 756, della L. 296/2006, è previsto che, con riferimento ai periodi di retribuzione successivi al 31 dicembre 2025, rientrino nell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS anche i datori di lavoro che raggiungano o superino la soglia dimensionale dei 50 dipendenti in anni successivi a quello di inizio attività.
Il requisito dimensionale è determinato sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente a quello di riferimento.
Sono previste le seguenti specificazioni:
- per il biennio 2026-2027, l’obbligo non opera qualora la media annuale sia inferiore a 60 dipendenti;
- a decorrere dai periodi di retribuzione dal 1° gennaio 2032, la soglia dimensionale viene ridotta da 49 a 39 dipendenti.

Nuova disciplina del silenzio-assenso per la previdenza complementare

Viene modificata la disciplina del conferimento tacito del TFR alla previdenza complementare. Il meccanismo del silenzio-assenso si applica:
- ai lavoratori di prima assunzione del settore privato (con esclusione del lavoro domestico);
- ai lavoratori non di prima assunzione che, prima del nuovo rapporto di lavoro, risultino già aderenti a una forma pensionistica collettiva prevista da accordi collettivi.
In presenza di più forme pensionistiche collettive, il conferimento avviene verso quella cui aderisce il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di accordi collettivi, la destinazione è la forma pensionistica residuale individuata dal DM 31 marzo 2020 n. 85.
Il conferimento comporta la devoluzione integrale del TFR e l’applicazione della contribuzione datoriale e del lavoratore secondo quanto previsto dagli accordi collettivi.

Rinuncia all’adesione automatica

Il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica entro 60 giorni dalla prima assunzione, scegliendo alternativamente di:
- destinare il TFR a una diversa forma di previdenza complementare liberamente prescelta;
- mantenere il TFR secondo il regime ordinario di cui all’art. 2120 c.c., con possibilità di revoca successiva.

Adempimenti del datore di lavoro

In caso di adesione automatica, il datore di lavoro è tenuto a:
- comunicare l’adesione alla forma pensionistica complementare di destinazione;
-effettuare i versamenti a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni previsti per l’eventuale rinuncia.
In caso di prima assunzione, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un’informativa completa sugli accordi collettivi applicabili, sulle modalità di adesione automatica e sulle possibili scelte.
Se il lavoratore non è di prima assunzione, il datore deve acquisire una dichiarazione sulla scelta previdenziale già effettuata e fornire l’informativa sulle opzioni disponibili.

Versamento del TFR a una nuova forma pensionistica

Viene modificato l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 252/2005, eliminando il vincolo secondo cui il versamento delle nuove quote di TFR e dei contributi datoriali alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore fosse subordinato ai limiti previsti dai contratti o accordi collettivi.
Il diritto al versamento alla nuova forma pensionistica opera pertanto senza tali limitazioni.

Modifica della disciplina in materia di previdenza complementare

Con la modifica dell’art. 11 del D.Lgs. 252/2005 sono introdotte, a decorrere dal 1° luglio 2026, rilevanti novità in materia di liquidazione delle prestazioni della previdenza complementare.
Liquidazione in forma di capitale
È rivista la disciplina della liquidazione in capitale della prestazione complementare. In particolare:
- il limite massimo del montante finale liquidabile in forma di capitale è elevato dal 50% al 60%;
- resta ferma la possibilità di conversione della quota residua in rendita vitalizia;
- qualora la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della L. 335/1995, l’intera prestazione può essere liquidata in forma di capitale.
Nuove tipologie di rendita nelle forme a contribuzione definita
Per le forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita, oltre alla rendita vitalizia, è prevista la possibilità di erogare la prestazione mediante modalità alternative, con specifica disciplina fiscale.
In particolare, le prestazioni possono essere erogate:
- sotto forma di rendita a durata definita;
- per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante disponibile al numero di anni residui;
- mediante prelievi liberamente determinabili, nei limiti previsti dal nuovo comma 3-quater dell’art. 11 del D.Lgs. 252/2005; - tramite erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni.
Caratteristiche della rendita a durata definita
Nella nuova modalità di rendita a durata definita:
- le prestazioni sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare;
-il montante residuo resta investito e gestito dalla forma pensionistica durante il periodo di erogazione.

Erogazione della liquidazione anticipata della NAspI

Sono introdotte modifiche alle modalità di erogazione dell’anticipazione della NASpI, prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 22/2015 come incentivo all’autoimprenditorialità.
In base alla nuova disciplina, l’anticipazione della prestazione non è più corrisposta in un’unica soluzione, ma in due distinte rate:
- una prima rata, pari al 70% dell’importo complessivo spettante, erogata a seguito dell’accoglimento della domanda;
- una seconda rata, pari al restante 30%, corrisposta al termine del periodo teorico di durata della NASpI e comunque entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.
L’erogazione della seconda rata è subordinata alla verifica, da parte dell’INPS, della mancata rioccupazione del beneficiario e dell’assenza di titolarità di pensione diretta, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità.

Congedo parentale

Viene disposta l’elevazione da 12 a 14 anni dell’età del figlio per la fruizione del congedo parentale.
In caso di adozione e affidamento il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro i 14 anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Congedo per malattia figlio

Viene modificato l’art. 47 co. 2 del DLgs. 151/2001 sul congedo per malattia del figlio, prevedendo, se il minore ha più di 3 anni:
- l’aumento da 5 a 10 giorni come limite massimo di giorni fruibili all’anno;
- l’elevazione a 14 anni dell’età del figlio per la fruizione del congedo.

Misure per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità’, paternità o parentale

Viene inserito il co. 2-bis all’art. 4 del DLgs. 151/2001, in forza del quale, in caso di assunzione di un lavoratore a termine in sostituzione di personale ai sensi dei co. 1 e 2 del medesimo art. 4, il contratto può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata non superiore al primo anno di età del bambino.

Imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali

Per il solo anno 2026 è stata introdotta un’imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali.
Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva sugli incrementi dei rinnovi contrattuali trova applicazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore ad € 33.000,00 nel 2025.

Buoni pasto elettronici

Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici.
Resta ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.

Contatti

Dott.ssa Simona Pantano | Tel. 328 9528813 | mail: simonapantano@mpcsrl.it
Dott. Mario Pantano | Tel. 338 4899425 - | mail: mariopantano@mpcsrl.it